Limite di età per fruire di servizi per le persone con disabilità – audizione in Consiglio regionale

Il 3 maggio scorso La Casa di sabbia è stata invitata, assieme a Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta ,Tutti uniti per Yleania e ANGSA Associazione Valdostana Autismo ai lavori della V Commissione permanente del Consiglio regionale Valle d’Aosta – Conseil de la Vallée. La commissione discuteva delle modifiche alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 in corso di approvazione con la cosiddetta Legge Omnibus.

Limite di età per fruire dei servizi, sia domiciliari che residenziali, destinati alla disabilità

Dovete sapere che in Valle d’Aosta la legge attuale prevede un limite di età per fruire dei servizi, sia domiciliari che residenziali, destinati alla disabilità, che risulta essere pari a 64 anni. Una volta compiuti i 65 anni di età le persone con disabilità devono fruire dei servizi destinati agli anziani non autosufficienti. Questa norma, specialmente per quanto riguarda i servizi residenziali, ha un impatto molto forte sulle persone, costrette ad abbandonare la “casa” dove avevano vissuto magari per lunghissimo tempo e costruito un proprio equilibrio.

Valutazione sulla modifica di legge

L’Associazione La Casa di sabbia ONLUS valuta positivamente la modifica della legge perché risolve finalmente, con l’urgenza necessaria, quello che era probabilmente la problematicità più evidente e la discriminazione più impattante sulla vita delle persone con disabilità, che a legislazione vigente sono sempre state costrette ad abbandonare l’ambiente in cui magari avevano vissuto per decenni e all’interno del quale avevano creato un proprio equilibrio, modifica giustificata dall’adeguamento della stessa alla Legge c.d. del “Dopo di noi”. Ma non possiamo non esprimere una riserva su questa modifica, in quanto esclude tutti i servizi non residenziali, per i quali questo limite di età, incomprensibilmente rimane. Si tratta di una evidente disparità di trattamento la cui compatibilità con la nostra Costituzione ed in particolare con l’articolo 3 è perlomeno dubbia e meritevole di approfondimenti. Così come forti dubbi abbiamo in merito alla piena coerenza di questa norma con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge del 03 marzo 2009 n. 18, volta ad evitare ogni sorta di discriminazioni per le persone disabili. Ci riferiamo in particolare all’art. 19, rubricato come “Vita indipendente ed inclusione nella società”. Questo articolo afferma che i contraenti della Convenzione “riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che […] “le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno […]”. Anche allorquando si considerasse compatibile in astratto con la Convenzione Onu e la Costituzione il nuovo articolo della legge regionale così rivisto, credo che quando concretamente un disabile, privato di un servizio in applicazione di questa norma, si rivolgesse ad un giudice ai sensi della legge L. 01/03/2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) le probabilità che il giudice ordinario condanni per condotta discriminatoria la Regione sono abbastanza elevate. Così come è probabile che il giudice amministrativo annulli i provvedimenti eventualmente impugnati.

Crediamo che sia opportuno evitare contenziosi che costano risorse al contribuente e distolgono gli uffici dal loro ruolo che è quello di fornire servizi al cittadino. Inoltre i contenziosi che vedono una persona vulnerabile scontrarsi, seppur solo in un’aula di giustizia, con il pachiderma dell’amministrazione regionale, sono particolarmente “odiosi” e forieri di ulteriori discriminazioni in quanto permettono di vedere riconosciuti i propri diritti solo ad una ristretta categoria di persone che per risorse economiche, culturali e emotive sono in grado di rivolgersi ad un giudice. Senza ulteriormente addentrarsi nell’esame delle norme sopra richiamate appare evidente, come possa considerarsi discriminatorio, privare di tutti i necessari servizi garantiti da sempre alla persona disabile, soltanto in ragione del compimento del sessantacinquesimo anno di vita, quasi vi fosse un passaggio immaginario da disabile ad anziano e cessazione improvvisa della condizione di disabilità grave.

Probabilmente questo ipotetico trattamento discriminatorio nasce da una visione della disabilità come perdita delle capacità fisiche di una persona, dimenticando che la disabilità può essere anche psichica e sensoriale. I servizi per anziani, pur essendo necessario che siano messi a disposizione in condizioni di parità a tutta la popolazione, ivi comprese le persone con disabilità, non sempre sono adeguati alle esigenze del disabile seppur anziano. Pensiamo ad esempio ad una persona autistica che potrebbe ricevere una seppur minima assistenza educativa a domicilio, con l’attuale norma al compimento del 65 anno la Regione gli direbbe “Non posso più fornirti l’educatore, ma non ti preoccupare, hai diritto a tutti i servizi per anziani e quindi ti porto un pasto caldo”. L’esempio è volutamente forzato, ma capite bene che non ha nessun fondamento razionale equiparare tutte le disabilità al normale decadimento fisico della persona anziana.

Revisione organica della legge regionale 14/2008

Sarebbe quindi opportuno avviare una revisione organica di tutta la L.R: 14/2018 per adeguarla con i numerosi mutamenti normativi che sono intervenuti negli ultimi cinque lustri e per renderla coerente con le attuali pratiche di sostegno alle persone con disabilità. Come sappiamo, nell’ambito delle riforme richieste dalla Commissione europea per il PNRR, è stata approvata la LEGGE 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità), il cui primo Decreto legislativo è stato approvato, in esame preliminare, dal Governo lo scorso 1° maggio. Una volta approvati tutti i Decreti legislativi si renderà probabilmente necessario rivisitare tutta la legislazione regionale in materia e crediamo che sia l’occasione giusta per adeguare la 14/2018 alla Convenzione ONU.

Ovviamente un eventuale emendamento che eliminasse questo limite non dovrà limitare la libertà di scelta della persona con disabilità che ritenesse più appropriato fruire dei servizi per anziani, in quanto la stessa convenzione ONU prevede che i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri. Tutte le Associazioni presenti, consapevoli della necessità di approvare al più presto la modifica per i servizi residenziali, hanno concordato con questa posizione e i Consiglieri presenti si sono dimostrati tutti interessati ad eliminare questa disparità di trattamento, con modalità che saranno definite con gli strumenti più opportuni.

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