Nel corso della nostra assistenza legale alle famiglie con figli con disabilità gravissima, ci capita spesso di imbatterci nella tesi, sostenuta da alcune ASL, secondo cui la gestione della nutrizione e dell’idratazione tramite PEG potrebbe essere affidata a docenti ed educatori, previa formazione fornita dalla famiglia o dalla stessa ASL.
Ma è davvero così?
La gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) è un tubicino di circa 5-7 mm che collega la cavità gastrica all’esterno, posizionato endoscopicamente per consentire l’assunzione di cibo e liquidi nei pazienti con gravi disturbi della deglutizione. Moltissimi bambini con disabilità gravissima dipendono esclusivamente dalla PEG per nutrirsi e idratarsi, poiché la loro condizione non consente alcuna assunzione per via orale.
PEG a scuola: può essere gestita da insegnanti e educatori?
In una delle recenti situazioni che abbiamo seguito, ci siamo nuovamente trovati di fronte a questa problematica e abbiamo deciso di pubblicare l’approfondimento con diversi aspetti relativi all’affidamento della nutrizione e dell’idratazione artificiale a insegnanti ed educatori.
Se da un lato non esiste un riferimento normativo chiaro che stabilisca in modo esplicito che la nutrizione e l’idratazione tramite PEG debbano essere gestite esclusivamente da personale sanitario, questo non significa che si tratti di attività che possa essere svolta da chiunque, come spesso sostenuto dalle ASL e da altri enti pubblici, senza mai esplicitare la norma che lo consentirebbe. I familiari sono un caso a parte, e nel testo spiegheremo il motivo.

La nutrizione artificiale è un trattamento sanitario
La normativa vigente classifica chiaramente la nutrizione artificiale tramite PEG come trattamento sanitario (Legge 219/2017). Ci chiediamo, dunque, se sia realmente possibile delegare tale operazione a personale scolastico privo delle qualifiche sanitarie richieste dalla legge. Non si tratta di un semplice esercizio retorico: l’esercizio abusivo della professione medica e infermieristica è un reato disciplinato dall’art. 348 del Codice Penale, che punisce chiunque eserciti una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione.
La questione della qualificazione non trova risposte esplicite nel diritto positivo. Inoltre, la relativa semplicità dell’operazione non è un criterio dirimente per stabilire chi possa eseguirla, poiché, secondo la dottrina giuridica, anche un atto apparentemente semplice, se eseguito su un paziente complesso, necessita di personale qualificato.
Assistente infermiere
Un aiuto nella comprensione del problema ci viene dall’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024, che ha istituito la figura dell’Assistente infermiere, un nuovo operatore di interesse sanitario. Questa figura è nata per rispondere all’evoluzione del settore assistenziale, con particolare riferimento all’invecchiamento della popolazione e all’aumento delle patologie croniche. Le sue attività principali comprendono il supporto gestionale e organizzativo in collaborazione con il personale infermieristico, all’interno di un’équipe multidisciplinare.
Tra i compiti dell’Assistente infermiere vi è la somministrazione di “nutrizione enterale in condizioni di stabilità clinica” e l’aspirazione delle secrezioni oro-faringee e naso-faringee. Sono le stesse operazioni necessarie per molti bambini con disabilità gravissima a scuola, ma che oggi non possono essere eseguite dagli OSS. La versione definitiva dell’Accordo limita però l’operatività di questa figura alle “persone adulte e anziane il cui bisogno assistenziale ha determinato una presa in carico infermieristica”. Questo significa che, per i minori, solo l’infermiere o l’infermiere pediatrico possono svolgere attività assistenziali di carattere sanitario.
Normativa sull’addestramento del personale scolastico per l’utilizzo della PEG
Non esiste dunque alcuna normativa vigente che preveda esplicitamente l’addestramento del personale scolastico per l’utilizzo della PEG o per altre manovre sanitarie. Come affermato dalla Corte Costituzionale, la definizione delle figure professionali sanitarie e dei relativi profili e titoli abilitanti è una competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni possono disciplinare solo aspetti connessi alla realtà locale, ma non possono istituire nuove figure professionali o attribuire loro funzioni sanitarie. L’art. 1 della legge 43/2006 riconosce come professioni sanitarie solo quelle previste dalla legge 251/2001, i cui operatori sono abilitati dallo Stato per svolgere attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione.
Esempio della Regione Veneto
Il caso forse più famoso in cui si è discusso dell’attribuzione di competenze infermieristiche a personale non sanitario è stato la deliberazione della Regione Veneto 305/2021 che aveva attivato un percorso formativo destinato agli OSS per trasferire loro alcune competenze infermieristiche. La Deliberazione è stata impugnata dinnanzi al TAR del Veneto da parte della Federazione degli Ordini delle professioni infermieristiche e il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensiva, in quanto “le censure di parte ricorrente, per quanto sia necessario un puntuale approfondimento nell’appropriata sede di merito, anche in considerazione dell’estrema delicatezza della questione oggetto di giudizio, paiono presentare, ad un esame sommario, profili meritevoli di favorevole considerazione”. Successivamente la Regione Veneto ha modificato la Deliberazione e non si è arrivati ad una pronuncia di merito. Aggiungiamo che la Deliberazione era destinata prioritariamente agli OSS in servizio presso le strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per anziani, pubbliche e private accreditate, ossia luoghi dove comunque la presenza di personale infermieristico, seppur minima, è comunque assicurata.
Tracheobroncoaspirazione a domicilio
L’unico riferimento normativo che consente a personale non sanitario di essere addestrato a eseguire un atto riservato a una professione sanitaria è l’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, che disciplina la formazione di persone per la tracheobroncoaspirazione a domicilio. Tale accordo è stato giustificato dall’urgenza e dalla necessità di intervenire in situazioni imprevedibili. La nutrizione e l’idratazione artificiale, invece, sono interventi pianificati e programmabili.
La figura del caregiver familiare
Si richiama spesso la figura del caregiver familiare per giustificare l’addestramento del personale scolastico, ma questo paragone è improprio. I caregiver familiari eseguono alcune manovre sanitarie sui propri congiunti a domicilio senza incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione, poiché non svolgono tale attività professionalmente. Questa tesi è stata confermata anche in un parere pro veritate richiesto dalla nostra associazione a un professore ordinario di Diritto Penale.
Diverso è il caso degli insegnanti e degli educatori, che eseguirebbero queste manovre nell’ambito di un rapporto di lavoro. Al di là degli aspetti penalistici, vi sono anche implicazioni civilistiche da considerare. Non risulta che alcuna compagnia assicurativa copra la responsabilità civile di un ente o di singoli operatori per atti sanitari svolti senza la qualifica richiesta. Risulta quindi opportuno che un dirigente scolastico o un datore di lavoro di un educatore ottenga conferma scritta della copertura assicurativa prima di affidare tali compiti al personale scolastico.
Ribadiamo con forza che la priorità deve essere la tutela della salute e del benessere dei bambini e ragazzi in nutrizione artificiale, garantendo il loro diritto all’istruzione nel rispetto della normativa e senza esporre alunni e personale scolastico a rischi legali. Affidare la gestione della PEG a docenti ed educatori (che aderiscono su base volontaria) comporta anche una criticità pratica: l’inclusione scolastica dipenderebbe esclusivamente dalla disponibilità personale degli insegnanti, anziché da un supporto istituzionale garantito. Inoltre, considerando che insegnanti di sostegno e educatori cambiano frequentemente, come si potrebbe garantire un’assistenza continuativa e sicura?
Assistenza legale
L’associazione La casa di sabbia fornisce gratuitamente alle famiglie l’assistenza legale soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle cure domiciliari e l’assistenza infermieristica a scuola degli alunni con disabilità gravissima e alti bisogni sanitari. Vedi la pagina Tutela dei diritti per i dettagli.
Salve,mio figlio frequenta la 5 elementare e da quest’anno ha la PEG.
Abbiamo chiesto all ASL se ci voleva un infermiere ma ci hanno risposto che va bene anche l oss che ha già.Ma non sa NIENTE di peg.Lo stiamo formando noi da 10 giorni, ma la paura è tanta.
Mio figlio ha diritto alla assistenza infermieristica a scuola per la Peg?
Salve, fatevi mettere per iscritto che l’oss è sufficiente, vi consiglio la lettura di questo nostro post: https://lacasadisabbia.org/nuova-figura-di-interesse-sanitario-loperatore-xx/ e per gli approfondimenti o un parere legale potete scriverci via e-mail (pagina contatti). Un saluto. Agnieszka