Articolo aggiornato a febbraio 2025
Chi segue il nostro profilo Facebook è certamente a conoscenza che l’azienda USL della Valle d’Aosta è stata condannata a fornire un’infermiera a scuola ad Hervé, nostro figlio che all’epoca dei fatti nel 2018 aveva 3 anni e mezzo, ed era iscritto alla Scuola dell’infanzia di Gignod, in Valle d’Aosta.
23/05/2018 Aostasera: L’Azienda USL della Valle d’Aosta dovrà garantire l’assistenza infermieristica ad un bambino disabile
All’epoca la sua disabilità e le sue condizioni di salute gli permettevano di frequentare molto poco la scuola. Però Hervé a scuola accennava dei sorrisi (cosa molto rara per lui che aveva una scarsa mimica facciale, leggermente migliorata nel tempo), gli piaceva stare in mezzo agli altri bambini e a muoversi faticosamente con il suo girello negli spazi ampi dell’istituto scolastico. Mi ricordo che alcuni mesi fa, prima di portarlo ad una visita medica, sono passato a scuola per delle rapidissime commissioni e ho parcheggiato davanti all’ingresso. Quando si è reso conto che non ci saremmo fermati ha iniziato a piangere.
L’assistenza infermieristica a scuola dei bambini con disabilità
Abbiamo sempre sostenuto che Hervé dovesse frequentare la scuola in tutta sicurezza e nel mese di marzo 2018 avevamo richiesto all’Azienda USL della Valle d’Aosta di fornire l’assistenza infermieristica, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta.
Ci siamo rivolti quindi al Tribunale di Aosta con un ricorso in via d’urgenza e il giudice l’ha accolto con l’Ordinanza n. 85/2018 del 18/05/2018.
L’ordinanza integrale non la pubblichiamo, al momento ci pare utile pubblicare le motivazioni che hanno condotto il Giudice ad accogliere il nostro ricorso, sperando che possa servire.
Il diritto di Hervé ad ottenere assistenza infermieristica durante l’orario scolastico a cura e spese della convenuta ASL discende direttamente dall’art. 38 Cost., che sancisce il diritto fondamentale all’istruzione dei soggetti disabili, dal pronunciamenti della Consulta, per la quale il diritto va assicurato mediante “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione” (Corte costituzionale sentenza n. 215/1987)”, dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con L. 3.3.2009, n. 18, che all’art. 24 statuisce che gli Stati parti “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”, anche attraverso la predisposizione di ragionevoli sistemazioni al fine di “andare incontro alle esigenze individuali” del disabile.
La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 275/2016, ha precisato che “la natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con L. 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto”.
La L. 104/1992, all’art. 12 comma 4, con riferimento al diritto all’educazione e all’istruzione, prevede che “all’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione”.
Analogamente prevede l’art. 9 della Legge regionale 18 aprile 2008, n. 14.
L’art. 10 co 5, D.L. n. 78 del 2010 (L. n. 122 del 2010), dispone che “I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 104), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali lafornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.”
L’art. 13 comma 1, lett. a), L. 104/1992, precisa che “l’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati”.
Pertanto, al fine di rendere effettivo il diritto all’istruzione del minore disabile, è necessario coordinare i servizi scolastici con quelli sanitari.
L’assistenza sanitaria necessaria per la frequenza scolastica compete al Servizio Sanitario Nazionale come stabilito dall’art. 2 della legge 833/1978, secondo cui la tutela del diritto individuale e collettivo alla salute è assicurata tramite il perseguimento, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, fra l’altro, della “promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei soggetti handicappati”.
L’art. 14 della stessa legge attribuisce alla competenza delle Aziende Sanitarie locali, fra gli altri, i compiti di “prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche” (lett. c), di “assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale” (lett. h) e di “assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche” (lett. i).
L’art. 1, D.lgs n. 502/1992, dispone che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali” e chiarisce che “il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3, e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”.
Il DPCM 12 gennaio 2017 stabilisce all’art 22 che “il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. L’azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale a domicilio”.
Tutto ciò premesso, sussiste l’obbligo della convenuta di attivare presso l’Istituzione scolastica frequentata dal minore disabile Hervé, durante l’orario scolastico, la necessaria assistenza infermieristica finalizzata a garantire il diritto all’istruzione.
Chi deve occuparsi dell’assistenza sanitaria a scuola dei bambini con disabilità?
All’epoca dei fatti l’azienda USL aveva sostenuto dinnanzi al giudice che i bisogni sanitari di Hervé potessero essere seguiti da un non meglio precisato operatore formato. Il giudice ha respinto queste tesi, ma riceviamo molte richieste di informazioni su questa questione, in quanto spesso nelle scuole si afferma che tali compiti possono essere svolti dagli educatori o da un operatore socio-sanitario.
Rispetto all’epoca dei fatti è intervenuta una importante novità, che a nostro giudizio dovrebbe aiutare a chiarire definitivamente la questione. Il 3 ottobre 2024, la Conferenza Stato – Regioni e Province autonome ha approvato un accordo per l’istituzione della figura dell’Assistente infermiere, un nuovo operatore di interesse sanitario. Questa figura nasce per rispondere alle evoluzioni del settore assistenziale, soprattutto in relazione all’invecchiamento della popolazione e all’aumento delle patologie croniche. Le attività principali comprendono il supporto gestionale e organizzativo, sempre in collaborazione con il personale infermieristico e nell’ambito di un’équipe multidisciplinare.
Assistente infermiere, un nuovo operatore di interesse sanitario
Tra i compiti della nuova figura vi è espressamente la somministrazione di “nutrizione enterale in condizioni di stabilità clinica” ed “effettuare l’aspirazione delle secrezioni oro-faringee, naso faringee”, che sono le attività che più spesso occorre effettuare su bambini e ragazzi in condizione di disabilità gravissima che frequentano le scuole.
Si tratta di compiti che oggi non possono essere effettuati da OSS e che tale nuova figura in fase di istituzione potrà effettuare solo nei confronti di “persone adulte e anziane il cui bisogno assistenziale ha determinato una presa in carico infermieristica”.
Non è prevista l’operatività con i minori: il documento sottolinea chiaramente che il focus dell’Assistente infermiere è l’adulto e l’anziano, escludendo quindi l’impiego in contesti pediatrici o educativi rivolti ai bambini.
Diretta conseguenza di questa limitazione della nuova figura (il cui compito è comunque quello di “collaborare con gli infermieri nello svolgimento di attività assistenziali di carattere sanitario” e non di sostiturili) è il fatto che su pazienti minori potrà svolgere attività assistenziali a carattere sanitario solo l’infermiere o l’infermiere pediatrico.
Scarica l’accordo Stato – Regioni sull’assistente infermiere.