Agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto per bambini disabili

Oggi vogliamo fare un po’ di chiarezza per quanto riguarda le agevolazioni auto a favore dei bambini con disabilità. Trattiamo in particolare delle agevolazioni legate all’acquisto dell’auto, che sono le stesse su tutto il territorio nazionale, mentre non tratteremo del “bollo auto” perché è un tributo regionale e molte Regioni, accanto alle esenzioni stabilite a livello nazionale, ne hanno previste numerose altre e diventerebbe eccessivamente lungo censirle tutte.

Le agevolazioni legate all’acquisto dell’auto sono l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese di acquisto, di adattamento e di manutenzione straordinaria dell’auto fino ad un massimo di euro 18.075,99 e l’esenzione dall’Imposta Provinciale di Trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto spettano a chi rientra in una delle seguenti categorie:

✔️ non vedenti e sordi (per questa categoria solo iva agevolata e detrazione IRPEF, mentre pagano l’IPT)

✔️ disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento

✔️ disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

✔️ disabili con ridotte o impedite capacità motorie

Le disabilità devono ovviamente essere state riconosciute e certificate da una commissione medica pubblica, mentre l’auto deve essere intestata alla persona con disabilità o ad un familiare che ha a carico fiscale questa persona. I figli sono considerati a carico fiscale dei genitori, anche se non conviventi, quando hanno un reddito inferiore a 4.000,00 euro l’anno per chi non ha più di 24 anni, soglia di reddito che scende a 2.840,51 euro per chi supera i 24 anni.

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità.

Agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto per bambini disabili

Attenzione a quando intestate l’auto perché l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che se l’auto è intestata ad un coniuge che è a carico fiscale dell’altro coniuge (e quindi non ha redditi per fruire della detrazione), la detrazione non spetta, anche se sono sposati in regime di comunione dei beni. Personalmente ritengo questa interpretazione un po’ troppo restrittiva e credo che in un eventuale contenzioso il giudice possa riconoscere la detrazione, ma i contenziosi sono lunghi e costosi, quindi meglio evitare.

Per quanto riguarda coloro che rientrano nelle prime tre categorie le agevolazioni spettano a prescindere dagli adattamenti dell’auto, mentre per chi rientra nella 4 categoria è previsto, in generale, l’adattamento dell’autoveicolo. Adattamento che però non è necessario per il minore riconosciuto persona con handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) e dal cui verbale è espressamente riconosciuto come soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato questo nella circolare 11/E del 21 maggio 2014, in particolare nel punto 7.6. Se rientrate in questa categoria vi consigliamo di stamparla (solo la prime tre pagine e le ultime tre perché altrimenti sono 42 fogli) e portarla con voi quando fate un preventivo per l’acquisto dell’auto.

Se invece vi servono ulteriori informazioni di dettaglio sulle agevolazioni (ad esempio quali tipi di autoveicolo è possibile acquistare, quanto tempo deve passare prima di poter rivendere il veicolo senza perdere le agevolazioni, ecc.) potete consultare l’apposita guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità che è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Patrick

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